Iniziano ad essere pubblicati i primi dati attendibili sulla resistenza di SARS-CoV-2, il nuovo "coronavirus", su materiali e superfici varie (nel caso in specie, i ricercatori hanno testato rame, cartone, acciaio inossidabile e plastica). La carica inizia a dimezzarsi nel giro di alcune ore, a seconda dei materiali analizzati, e si azzera solo dopo 24-72 ore. E' ancora più importante, dunque, rispettare le norme di igiene basilari quando si esce di casa per andare al lavoro, a fare commissioni urgenti in qualche ufficio o a fare spesa: su tutte, evitare di toccarsi il viso con le mani (che vanno lavate con acqua e sapone al rientro a casa)! E attenzione anche a pulire oggetti e materiali che portiamo a casa. Nell'articolo pubblicato su Medical Facts trovate tutti i riferimenti utili. La comunicazione scientifica originale la trovate qui: Aerosol and surface stability of HCoV-19 (SARS-CoV-2) compared to SARS-CoV-1
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No, non serve a nulla.
E, anzi, contribuisce a spendere risorse inutilmente, inquina l'ambiente e a fa abbassare la guardia ai cittadini. Le vere misure utili, quelle che servono per ridurre il contagio e la diffusione dl nuovo coronavirus sono le solite. Dato che il contatto da persona a persona appare la via di trasmissione più frequente per COVID-19, è bene concentrarsi su come minimizzare quel contatto: - resta a casa se sei malato; - riduci il contatto ravvicinato con gli altri; - assicurati di coprirti la bocca se starnutisci o tossisci; - lavati le mani regolarmente per almeno 20 secondi As simple as it sounds, it works! Qui il link all'articolo pubblicato sulla rivista scientifica on-line www.sciencemag.org/ di cui vi riportiamo un breve estratto (in inglese): << Does disinfecting surfaces really prevent the spread of coronavirus? Outdoor surfaces should not be sprayed with disinfectants repeatedly: spraying disinfectants repeatedly may cause environmental pollution and should be avoided SARSCoV2 >> C'è un approfondimento tecnico fornito alle pubbliche amministrazioni da enti scientifici italiani, come nel caso di ARPA Piemonte (il cui parere tecnico in merito all'efficacia o meno dei disinfettanti è stato richiesto da alcuni sindaci): qui trovate il parere rilasciato lo scorso 15 marzo 2020 (negativo, ovviamente). Un bel video sulle attività dei ricercatori (soprattutto biologi) del Dipartimento di Scienze Biomediche del C.N.R., eccellenza italiana costituita da 18 Istituti sparsi in tutto il territorio nazionale.
Gli istituti si occupano di quella che è la "biomedicina moderna" (o medicina molecolare), partendo da ricerche di tipo conoscitivo – le molecole, la loro forma, il DNA, la biologia cellulare - per capire il mal funzionamento delle cellule e degli organi in modo da produrre molecole utili, ad esempio, per bloccare infezioni (anche quelle causate dai virus, come vedrete nel video) o riparare mutazioni genetiche, per il conseguente trasferimento tecnologico e per la produzione di farmaci specifici. Insomma, si tratta di lavoro "sporco", "invisibile", che porta risultati tangibili per la salute ed il benessere dopo anni di ricerca: servono, però, più risorse - come capirete alla fine del video - perché anche in questo settore il nostro Paese investe poco. Troppo poco! Ed è un vero peccato, perché la conoscenza è alla base del futuro e migliora il presente. Questo è il link: http://www.cnrweb.tv/dsb-quando-la-scienza-pensa-alla-salute/ Buona visione! Dai dati raccolti dall’ISTAT nel 2016, 1 italiano su 5 perseverava con un brutto, brutto “vizio”: il fumo.
Nonostante i numeri siano in leggero calo (vengono comunque stimati circa 11,6 milioni di fumatori), oggi ci potrebbe essere un incentivo ben più forte per smettere di fumare: è stato accertato, come era prevedibile, che i fumatori sono più soggetti ad ammalarsi di Covid-19, con probabilità ben maggiori di finire in terapia intensiva. "Cessare di consumare qualsiasi prodotto del tabacco è perciò oggi ancor più importante”, incalza la dr.ssa Pacifici, biologa e ricercatrice del Centro Nazionale Dipendenze e Doping dell'Istituto Superiore di Sanità. #covid19 #coronavirus #fumo #salute #prevenzione Fonti: http://www4.istat.it/it/archivio/fumo?type=atom https://www.iss.it/web/guest/primo-piano/-/asset_publisher/o4oGR9qmvUz9/content/id/5294087 Nel link (si aprirà un file pdf) sono evidenziate 12 regole per gli "spostamenti" in tempi di #coronavirus.
Fonte: https://www.interno.gov.it/ #iorestoacasa #daje Vi segnaliamo questa interessante intervista al giornalista-divulgatore David Quammen, autore del libro "Spillover", che, qualche anno fa, aveva in qualche modo "previsto" una drammatica epidemia simile a quella causata dal nuovo coronavirus.
Qui un estratto (da Wired.it): << Il mio libro essenzialmente ha predetto, in misura piuttosto precisa, ciò che stiamo vedendo: ma non sono stato preveggente, mi sono limitato a riportare in una forma composita ciò che alcuni esperti molto affidabili mi avevano preannunciato. In buona sostanza ciò che si diceva era: The Next Big One, la prossima grande pandemia, sarebbe 1) stata causata da un virus zoonotico che 2) viene da un animale selvatico, 3) verosimilmente un pipistrello, 4) probabilmente dopo essersi amplificato in un altro tipo di animale prima di passare agli esseri umani 5) poiché gli umani sono venuti forzatamente a contatto con questi animali, 6) molto probabilmente in un wet market 7) magari situato in Cina, e che 8) il nuovo virus si sarebbe rivelato particolarmente pericoloso se le persone contagiate gli avessero offerto un riparo, diffondendolo, prima di accusare alcun sintomo. Suona familiare? >> Il link al testo del DPCM 9 marzo 2020 che dispone "misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale".
Tali misure saranno attive fino al 3 aprile 2020, salvo eventuali proroghe o ulteriori interventi normativi nel mentre. Qui trovate alcune risposte alle "domande frequenti" relative a casi specifici sul cosa posso e non posso fare nei giorni di vigenza del citato DPCM. Vi ricordiamo che nel blog un'intera sezione è dedicata agli approfondimenti su Covid-19. Ad majora! #iorestoacasa Il testo del DPCM 8 marzo 2020 lo trovate qui.
Per le aree al di fuori delle zone rosse, le indicazioni sono queste: Art. 2 - Misure per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19 1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, sull'intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure: a) sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui e' coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilita'; e' altresi' differita a data successiva al termine di efficacia del presente decreto ogni altra attivita' convegnistica o congressuale; b) sono sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato; c) sono sospese le attivita' di pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati, con sanzione della sospensione dell'attivita' in caso di violazione; d) e' sospesa l'apertura dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; e) svolgimento delle attivita' di ristorazione e bar, con obbligo, a carico del gestore, di far rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell'attivita' in caso di violazione; f) e' fortemente raccomandato presso gli esercizi commerciali diversi da quelli della lettera precedente, all'aperto e al chiuso, che il gestore garantisca l'adozione di misure organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalita' contingentate o comunque idonee ad evitare assembramenti di persone, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro tra i visitatori; g) sono sospesi altresi' gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato; resta comunque consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonche' delle sedute di allenamento degli atleti agonisti, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le societa' sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano. Lo sport di base e le attivita' motorie in genere, svolti all'aperto ovvero all'interno di palestre, piscine e centri sportivi di ogni tipo, sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato 1, lettera d); h) sono sospesi fino al 15 marzo 2020 i servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attivita' didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonche' la frequenza delle attivita' scolastiche e di formazione superiore, comprese le Universita' e le Istituzioni di Alta formazione artistica musicale e coreutica, di corsi professionali, anche regionali, master, universita' per anziani, e corsi svolti dalle scuole guida, ferma in ogni caso la possibilita' di svolgimento di attivita' formative a distanza; sono esclusi dalla sospensione i corsi post universitari connessi con l'esercizio di professioni sanitarie, ivi inclusi quelli per i medici in formazione specialistica, i corsi di formazione specifica in medicina generale, le attivita' dei tirocinanti delle professioni sanitarie, nonche' le attivita' delle scuole dei ministeri dell'interno e della difesa e dell'economia e delle finanze, a condizione che sia garantita la distanza di sicurezza di cui all'allegato 1 lettera d). Al fine di mantenere il distanziamento sociale, e' da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa; i) sono sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado; l) fermo restando quanto previsto dalla lettera h), la riammissione nei servizi educativi per l'infanzia di cui all'art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e nelle scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia infettiva soggetta a notifica obbligatoria ai sensi del decreto del Ministro della sanita' del 15 novembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 dell'8gennaio 1991, di durata superiore a cinque giorni, avviene dietro presentazione di certificato medico, anche in deroga alle disposizioni vigenti; m) i dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione delle attivita' didattiche nelle scuole, modalita' di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilita'; n) nelle Universita' e nelle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, per tutta la durata della sospensione, le attività' didattiche o curriculari possono essere svolte, ove possibile, con modalità' a distanza, individuate dalle medesime Universita' e Istituzioni, avuto particolare riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilita'; le Universita' e le Istituzioni, successivamente al ripristino dell'ordinaria funzionalità', assicurano, laddove ritenuto necessario ed in ogni caso individuandone le relative modalità', il recupero delle attivita' formative nonche' di quelle curriculari ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico; o) a beneficio degli studenti ai quali non e' consentita, per le esigenze connesse all'emergenza sanitaria di cui al presente decreto, la partecipazione alle attivita' didattiche o curriculari delle Universita' e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, tali attivita' possono essere svolte, ove possibile, con modalità' a distanza, individuate dalle medesime Universita' e Istituzioni, avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilita'; le Universita' e le Istituzioni assicurano, laddove ritenuto necessario e in ogni caso individuandone le relative modalita', il recupero delle attivita' formative, nonche' di quelle curriculari, ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico; le assenze maturate dagli studenti di cui alla presente lettera non sono computate ai fini della eventuale ammissione ad esami finali nonche' ai fini delle relative valutazioni; p) e' fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto; q) l'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità' e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, e' limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che e' tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione; r) la modalità' di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, puo' essere applicata, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa di cui all'art. 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro; s) qualora sia possibile, si raccomanda ai datori di lavoro di favorire la fruizione di periodi di congedo ordinario o di ferie; t) con apposito provvedimento dirigenziale e' disposta, in favore dei candidati che non hanno potuto sostenere le prove d'esame in ragione della sospensione di cui all'art. 1, comma 1, lettera f) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, la proroga dei termini previsti dagli articoli 121 e 122 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; u) tenuto conto delle indicazioni fornite dal Ministero della salute, d'intesa con il coordinatore degli interventi per il superamento dell'emergenza coronavirus, le articolazioni territoriali del Servizio sanitario nazionale assicurano al Ministero della giustizia idoneo supporto per il contenimento della diffusione del contagio del COVID-19, anche mediante adeguati presidi idonei a garantire, secondo i protocolli sanitari elaborati dalla Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute, i nuovi ingressi negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni. I casi sintomatici dei nuovi ingressi sono posti in condizione di isolamento dagli altri detenuti, raccomandando di valutare la possibilità' di misure alternative di detenzione domiciliare. I colloqui visivi si svolgono in modalità' telefonica o video, anche in deroga alla durata attualmente prevista dalle disposizioni vigenti. In casi eccezionali può' essere autorizzato il colloquio personale, a condizione che si garantisca in modo assoluto una distanza pari a due metri. Si raccomanda di limitare i permessi e la libertà' vigilata o di modificare i relativi regimi in modo da evitare l'uscita e il rientro dalle carceri, valutando la possibilità' di misure alternative di detenzione domiciliare; v) l'apertura dei luoghi di culto e' condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità' di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro di cui all'allegato 1, lettera d). Sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri; z) divieto assoluto di mobilita' dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus. ... (omissis)... ALLEGATO 1 Misure igienico-sanitarie: a) lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani; b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute; c) evitare abbracci e strette di mano; d) mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro; e) igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie); f) evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attivita' sportiva; g) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; h) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce; i) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico; l) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol; m) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone malate. 11 norme igieniche per prevenire il contagio e limitare il rischio di diffusione del nuovo Coronavirus: è assolutamente fondamentale la collaborazione e l'impegno di tutti! Prendiamoci cinque minuti, se non l'abbiamo già fatto, per leggere i quattro articoli e l'allegato 1 del DPCM del 4 marzo 2020.
Le prescrizioni riportate nel testo del decreto sono da applicare, senza "se" e senza "ma". Possono sembrare obblighi o divieti "strani"? Non è questo il punto: adesso la palla è passata a "noi", vediamo di vincere questa cavolo di partita lasciando sul campo il numero più basso possibile di infortunati. In questo modo non solo aiutiamo medici, personale sanitario e volontari, ma riduciamo "Erre zero" al di sotto di "1"! |